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Direttiva Omnibus: la tutela del Consumatore, anche online

Quali attenzioni porre nell’ecommerce per evitare sanzioni fino a 10 milioni di euro e/o fino al 4% del fatturato.

Dal 2 aprile si applicano le nuove regole del Codice del Consumo come conseguenza dell’attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, la cosiddetta Direttiva Omnibus.

Queste regole riguardano in particolare gli annunci promozionali, la veridicità delle recensioni dei prodotti e la trasparenza nella pratica pubblicitaria online (ampliamento della lista delle pratiche commerciali ingannevoli), nonché il divieto della pratica di secondary ticketing: tutto a favore di una maggiore consapevolezza da parte del Consumatore nel momento della decisione d’acquisto.

 

Annunci di riduzione di prezzo

Le regole riguardanti la riduzione dei prezzi vengono oggi applicate per le cosiddette Vendite Straordinarie come saldi, Black Friday, vendite promozionali, Cyber Monday etc. Non sono da considerarsi invece valide su prodotti alimentari deperibili o prodotti agricoli, su vendite sottocosto o su prezzi di lancio.

Nell’articolo 17-bis del Codice del Consumo comma 3,4 e 5, quindi, viene indicata come regola la pratica di indicare, in caso di riduzione del prezzo, il prezzo più basso applicato allo stesso articolo al pubblico generalizzato nei 30 giorni precedenti la riduzione del prezzo stesso (comma 3). Questo impedisce di fatto la revisione del prezzo di partenza per far “sembrare” più appetibile lo sconto. A questa regola di base si applicano poi delle variabili in caso di un prodotto immesso nel mercato da meno di 30 giorni – comma 4 – (in questo caso sarà cura dell’esercente indicare il tempo di riferimento entro il quale è stato possibile indicare il prezzo più basso precedente) e in caso di sconti progressivi, nel qual caso il prezzo da indicare è il prezzo senza riduzione antecedente il primo sconto applicato (comma 5).
Tutto ciò non ha valenza in relazione a scontistiche “personalizzate” ovvero dirette singolarmente al consumatore e non generalizzate sul pubblico.


Veridicità delle recensioni

Punto sicuramente più delicato è questo: le recensioni false sono considerate come pratiche commerciali ingannevoli. Sappiamo che molti e-commerce ne hanno fatto uso (piccolo o grande che sia) per aumentare la conoscenza e la percezione del brand. Oggi queste sono assolutamente vietate.

Chi ne avesse fatto uso e si trovasse nella situazione di dover riparare ed evitare di incorrere nelle sanzioni rafforzate, dovrà dimostrare le procedure attuate per garantire la veridicità delle recensioni e che queste provengano da utenti reali che hanno comprato e/o utilizzato il prodotto.

 

Altre pratiche commerciali ingannevoli

Per ogni ricerca condotta online dovrà essere sempre chiaro ed evidente all’utente che i risultati della ricerca stessa, qualora siano frutto di un’attività di sponsorizzazione o comunque derivante da un pagamento per il raggiungimento del posizionamento stesso, che questi sono “annunci a pagamento”.

Allo stesso modo è vietato il secondary ticketing, ovvero la rivendita di biglietti acquistati attraverso bot automatici per eludere il massimo numero di acquisti consentiti al fine della rivendita.

Pratica commerciale ingannevole, infine, è considerata l’attività di marketing per la vendita di un bene in un Paese UE, come identico ad un prodotto commercializzato in altri paesi membri nonostante il prodotto abbia caratteristiche e composizioni diverse, salvo questo sia giustificato da motivazioni legittime e oggettive.

 

In caso di effrazione, il consumatore leso potrà rivolgersi in ogni caso direttamente al giudice ordinario.

 

Tutto questo detto e focalizzato sul mondo online ed e-commerce non dovrebbe preoccupare il bravo e-commerce manager, che ancor prima di questo rafforzamento della norma e del conseguente inasprimento delle pene, dovrebbe già aver predisposto le proprie pratiche commerciali in questo senso.

Se qualche dubbio può esserci, è consigliato avviare un’indagine sul pregresso e l’attualità della gestione e-commerce per individuare eventuali criticità e porvi tempestivamente rimedio.

Il fine, come spesso diciamo noi, non è solo il rispetto della norma vigente ma anche (e soprattutto) la corretta politica commerciale verso l’utente (cliente e non). Una politica trasparente, chiara e affidabile è la base per la miglior percezione del brand.